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La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all’art. 1 commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per i soggetti profit e no-profit l’obbligo di trasparenza sugli aiuti e sui contributi pubblici ricevuti, prevedendo di fatto l’obbligo alla pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli estremi riguardanti gli aiuti e i contributi pubblici percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.


Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:

– sovvenzioni;

– sussidi;

– contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);

– vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni             pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse, cosi come non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Devono adempiere a tale obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese che abbiano ricevuto contributi pubblici per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro, nella fattispecie:

– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

– società di persone (Snc, Sas);

– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

– società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti.

L’obbligo si assolve attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet aziendale oppure in mancanza, nel sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.

A tal proposito Un.I.Coop. Sardegna,  mette gratuitamente a disposizione delle imprese associate il proprio portale web, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione degli aiuti ricevuti nell’anno precedente per un importo complessivo pari  o superiore a euro 10.000.


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