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Misure straordinarie di sostegno economico per famiglie…

Decreto Cura Italia. Misure straordinarie di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

AREA GEOGRAFICA:Italia

SETTORI DI ATTIVITÀ:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pubblico, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

BENEFICIARI:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

SPESE FINANZIATE:Consulenze/Servizi

TIPO DI AGEVOLAZIONE:Finanziamento a tasso agevolato, Garanzia, Bonus fiscale

BANDO APERTO | Scadenza attualmente non prevista

 

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto “Cura Italia”, contenente misure economiche straordinarie di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questa scheda ha l’obiettivo di sintetizzare le principali misure adottate dal Decreto (in vigore dal 17 marzo 2020) con particolare attenzione a ciò che riguarda direttamente le imprese.

 

IMPRESE – MISURE STRAORDINARIE

MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sa per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata, non posso essere revocati in tutto  o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre alle medesime condizioni

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurano l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di Euro volta a investimenti e ristrutturazione di situazioni debitorie. nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

 

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nelle forme di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello stato è rilasciata in favore di cassa depositi e prestiti fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

 

MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

 

MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

 

AIUTI AL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E PER IL MADE IN ITALY

Il governo istituisce un fondo da 500 milioni di euro per far fronte ai danni subiti dal settore aereo e all’operazione Alitalia. Creato anche un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy.

 

FONDO EMERGENZA CINEMA E SPETTACOLO

Il decreto istituisce il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo per complessivi 130 milioni di euro per l’anno 2020. «Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, nello stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale», si legge nel testo. «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19».

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore ai quindici giorni, i genitori di lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

 

La fruizione del congedo è riconsociuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

 

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori benefici, è prevista la possibilità di scegliere la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 Euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

 

PERMESSI RETRIBUITI

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

 

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

 

SOSPENSIONI TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

Sono sospsesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti ai datori di lavoro domestico in scandenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

 

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO E DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.

 

L’erogazione dell’indennità, nonchè l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quele intercorre il rapporto di lavoro.

 

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alla prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

 

INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nuovo trattamento Cassa integrazione ordinario:  è previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precendenti ammortizzatori sociali in favore di Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto legge – 23 febbraio – n.6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale ordinario. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

 

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

 

Per le Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà  i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

 

Nuova cassa integrazione in deroga: Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

 

INDENNITA’ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

Sia liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva alla medesima data e, iscritti alle Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato  e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 Euro.

 

INDENNITA’ DI 600 Euro PER GLI STAGIONALI DEL TURISMO

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali «che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019» e la data di entrata in vigore del decreto, «non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente» alla data di entrata in vigore del provvedimento viene riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di 600 euro «erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

 

PROROGA TERMINE DI DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande di competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

 

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

 

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro IL 31 OTTOBRE 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

 

FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esterso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data di domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni attuate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

 

MISURE FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

E’ sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

 

Per imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio 2020 e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di impsta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020., di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20,000 Euro.

 

Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

 

RITENUTE PER LE SOCIETA’ SPORTIVE

Le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, avranno, così come le società sportive dilettantistiche e professionistiche, un mese di tempo di più e verseranno entro il 30 giugno le ritenute alla fonte, operate in qualità di sostituti d’imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti.

STOP ALLE RITENUTE PER PROFESSIONISTI E FONDO PER I REDDITI PIU’ BASSI

Per i professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi sotto 400mila euro non dovranno versare le ritenute d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate. Arriva il `Fondo per il reddito di ultima istanza´ per garantire un’indennità, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

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